Un elemento, nel tempo, ha caratterizzato i fondi riservati (ora fondi alternativi riservati) ovvero la possibilità di definire le proprie regole di funzionamento in accordo con gli investitori.Tali fondi-riservati poiché possono essere sottoscritti solo da determinate categorie di investitori professionali e,recentemente, anche da investitori al dettaglio purché per un ammontare minimo non inferiore a 500.000 euro – si caratterizzano per una ampia flessibilità operativa sia in termini di tecniche di gestione, sia di definizione del proprio oggetto di investimento. Essi rappresentano il framework ideale per la realizzazione di strategie come, ad esempio, il private equity, il private debt e il real estate, che sempre più rivestono un ruolo strategico nelle scelte di diversificazione dell’offerta da parte degli intermediari nazionali e di diversificazione delle scelte da parte degli investitori.
Con il recepimento della direttiva in materia di gestori alternativi è stata confermata l’esclusione dei regolamenti di gestione dei fondi riservati dal novero dei regolamenti sottoposti alla preventiva autorizzazione da parte della Banca d’Italia. Nel concreto ciò comporta che l’istituzione di un fondo riservato – attraverso l’approvazione del relativo regolamento di gestione – permanga nell’esclusiva competenza e responsabilità del consiglio di amministrazione della SGR.Tale circostanza consente altresì alla società di gestione di condividere preliminarmente le caratteristiche
peculiari del fondo che si intende istituire – riflesse poi nel regolamento di gestione- con i potenziali investitori affinché vi sia piena adesione e comprensione rispetto ad esse.
Tale processo, spesso lungo e articolato e che trova compimento solo in prossimità dell’avvio del fondo, ha certamente favorito, e dovrebbe continuare a farlo, un allineamento di interessi tra gestore e investitori e una definizione della governance del fondo in grado di offrire opportune garanzie di funzionamento e di gestione dei conflitti di interesse proprio a vantaggio degli investitori. Nel complesso, la possibilità di “negoziare” con i partecipanti al fondo le caratteristiche dello stesso, unita alla rapidità del processo di approvazione, ha rappresentato un tratto caratteristico dei fondi riservati che ne hanno favorito lo sviluppo.Tuttavia il conseguente processo di aggiornamento delle disposizioni del testo unico della finanza e della normativa secondaria di emanazione della Consob ha introdotto alcune novità che si stanno rilevando rilevanti per le società che gestiscono fondi riservati e per i relativi investitori. Infatti, in materia di commercializzazione di fondi riservati, l’art. 43 delTUF attualmente impone una notifica alla Consob. Tale notifica, oltre al regolamento di gestione e alle ulteriori informazioni prescritte dalla menzionata disposizione, deve contenere il documento di offerta prescritto dall’Art.28 del Regolamento Consob 11971/1999 e succ. mod. (Regolamento Emittenti) che, nel concreto, riprende e riepiloga il contenuto del regolamento di gestione oltre a fornire alcuni dettagli sulla struttura organizzativa della SGR. L’avvio dell’offerta del fondo riservato è dunque preceduto da
tale notifica che richiede il decorso di almeno venti giorni lavorativi prima che l’Autorità, d’intesa con la Banca d’Italia, comunichi il procedimento per l’avvio della commercializzazione.
Deve inoltre notarsi che, in caso di modifica delle informazioni precedentemente fornite (e che, potrebbero riguardare il fondo ma anche la SGR), le società di gestione oltre a dover tempestivamente comunicare alla Consob di tale circostanza, dovranno attendere trenta giorni (dalla ricezione da parte della Consob) per attuare tali modifiche.
Sul piano pratico, pertanto, il nuovo contesto normativo pur non incidendo sul processo disapprovazione e modifica dei regolamenti di gestione dei fondi riservati incide sulla possibilità delle società di gestione di fondi riservati di continuare a dare tempestiva efficacia alle delibere adottate. Nell’ambito di un processo articolato e lungo come quello di definizione di tali decisioni e di confronto preliminare con gli investitori tale circostanza sottrae alle SGR la flessibilità e la tempestività necessarie per adeguare le caratteristiche dei fondi gestiti alle proprie esigenze e alle esigenze espresse dagli investitori. La sensazione è che si sia compiuto un passo indietro piuttosto che un passo avanti e che il coordinamento tra le disposizioni e i principi loro sottostanti non sia stato nel complesso garantito
Commenta
You must be logged in to post a comment.